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Progetti per la conciliazione

 

 

L'Ufficio per le politiche di pari opportunità fornisce un servizio di supporto alla progettazione degli  interventi previsti dall’art.9 della Legge 8 Marzo 2000, n.53.

IN DATA 19 GIUGNO 2009 E' STATA PUBBLICATA LA NUOVA NORMATIVA

È in vigore il nuovo articolo 9 della legge 8 marzo 53 n. 2000, come sostituito dall’articolo 38 della legge 18 giugno 2009, n. 69, pubblicata nella G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, S.O. n. 95. La nuova formulazione si è resa necessaria al fine di aggiornare lo strumento in modo da renderlo corrispondente alle esigenze dell’utenza.

In sintesi, le novità riguardano:
- la nuova rubrica, più rispondente alla varietà di azioni positive previste;
- ampliamento dei soggetti proponenti (compresi quelli multipli, es. ATI);
- le condizioni di accesso alle misure previste da parte dei destinatari finali delle stesse che sono state rese uniformi;
- un particolare interesse nei confronti dei progetti che introducano sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e/o dei risultati, con la finalità di promuovere meccanismi che evitino la marginalizzazione dei soggetti i quali, per esigenze di conciliazione, utilizzino misure di flessibilità dell’articolazione della prestazione lavorativa;
- l’estensione delle tipologie di azione volte a favorire il reinserimento di lavoratrici e lavoratori dopo un periodo di congedo;
- l’introduzione di servizi innovativi e di reti territoriali;
- possibilità per i soggetti autonomi di finanziare una collaborazione (e non più solo una sostituzione)



AGEVOLAZIONI PREVISTE 

L’articolo 9 della Legge 8 Marzo 2000, n. 53 prevede l’erogazione di contributi, di cui almeno il 50 per cento destinato ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore di aziende che prevedono di attuare azioni positive per la flessibilità e di lavoratori autonomi o titolari d’impresa che intendono sviluppare azioni per la conciliazione tra vita familiare e lavorativa.

AZIONI 

I contributi sono destinati alla realizzazione delle seguenti azioni positive per la flessibilità:

tipo A) progetti per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino a 12 anni di età o fino a 15 anni, in caso di affidamento o di adozione;
tipo B) percorsi formativi per lavoratori al rientro da un periodo di congedo per finalità di conciliazione superiore a 60 giorni;
tipo C) progetti per consentire la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, per esigenze analoghe a quelle considerate dalle regole sull’ astensione obbligatoria o sui congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo, con priorità per genitori con figli fino ad un anno di età o con particolari carichi di cura;
 tipo D) interventi e azioni volti a rendere migliori e più efficaci le forme di conciliazione già applicate nel contesto organizzativo e/o ad introdurre nuove soluzioni per la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia per lavoratori con figli minori e disabili o anziani non autosufficienti a carico.

E’ possibile presentare progetti integrati contenenti azioni ascrivibili a una o più delle tipologie enunciate.

SOGGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

Per le azioni di cui alle lettere a), b) e d):
• le aziende, vale a dire tutti i soggetti iscritti nel registro delle imprese: imprese di diritto privato, individuali o collettive – ivi comprese le cooperative – anche a partecipazione pubblica, totale o parziale;
• le Aziende sanitarie locali;
• le Aziende ospedaliere.
Unicamente per le azioni di cui alla lettera d), riguardanti misure diverse dalla flessibilità di orario e dall’organizzazione del lavoro, i progetti potranno essere presentati anche da consorzi, gruppi di imprese e associazioni temporanee d’imprese.

Per le azioni di cui alla lettera c):
• imprenditori e imprenditrici, vale a dire titolari di impresa, intesi come coloro che esercitano l’attività d’impresa (con o senza collaboratori);
• lavoratori e lavoratrici autonomi, inclusi i liberi professionisti, nonché i lavoratori e le lavoratrici a progetto, a condizione che vi sia l’assenso esplicito del committente sulla sostituzione e sul sostituto.

SOGGETTI BENEFICIARI

lavoratori padri e lavoratrici madri (compresi quelli adottivi o affidatari).

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI (annuale)

10 febbraio
10 giugno
10 ottobre


Per informazioni:

Provincia autonoma di Trento
Ufficio per le politiche di pari opportunità
Via Jacopo Aconcio, 5 - 38100 Trento
tel. 0461 493156
email: pariopportunita@provincia.tn.it

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Mail: pariopportunita@provincia.tn.it

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