La legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41 (articoli 1 e 12 bis) si pone come obiettivo la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna in campo istituzionale, economico, sociale e culturale al fine di dare effettiva attuazione ai principi di uguaglianza e di parità sociale sanciti dalla Costituzione e di rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne, contribuendo al massimo sviluppo dell’autonomia, dell’identità e della specificità delle donne.
Per la realizzazione di progetti e interventi volti ad attuare nell'ambito delle proprie politiche e azioni il principio di equità sociale e di pari opportunità, nonché per l'adozione di azioni positive volte alla rimozione degli ostacoli alla realizzazione della parità, la Provincia può concedere contributi a soggetti pubblici e privati.
Sono finanziabili iniziative, interventi ed azioni, con ricadute in ambito provinciale, che agiscano per uno o più dei seguenti scopi:
a) diffondere la cultura di genere e delle pari opportunità tra uomini e donne a livello locale;
b) rafforzamento, attraverso azioni specifiche, delle condizioni e delle competenze delle donne;
c) promuovere la consapevolezza ed il superamento degli stereotipi di genere;
d) sostenere la presenza equilibrata di uomini e donne negli ambiti in cui sono sottorappresentati;
e) approfondire e migliorare la conoscenza delle situazioni e condizioni di vita di uomini e donne;
f) ridurre eventuali disparità di genere.
Le azioni possono riguardare tutti i settori in cui può trovare applicazione il principio di pari opportunità, tra i quali, ad esempio, l’istruzione e la formazione, l’economia ed il lavoro, la partecipazione politica, la conciliazione tra famiglia e lavoro, la cultura, la salute.