Con il termine congedo parentale si intente il periodo di astensione facoltativa dal lavoro nei primi otto anni di vita del bambino; tale diritto viene riconosciuto ad entrambi i genitori nel limite complessivo di dieci mesi.
Il congedo parentale si affianca e non va confuso con altri due istituti: congedo di maternità e congedo di paternità.
L'astensione facoltativa è così suddivisa:
- alla madre lavoratrice al termine dell'obbligatorietà per un massimo di 6 mesi (frazionati o continuativi);
- al padre lavoratore, per un massimo di 6 mesi (frazionati o continuativi);
- se il padre usufruisce di almeno 3 mesi (frazionati o continuativi) il limite di 6 mesi passa a 7 ed il limite massimo complessivo da 10 a 11 mesi;
- se unico genitore un massimo di 10 mesi (frazionati o continuativi).
I due genitori possono usufruire contemporaneamente del congedo parentale.
Nella sezione "per saperne di più" sono riportati documenti contenenti informazioni detagliate relative a questo istituto.