L'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa è stata istituita ai sensi dell’art. 34 della legge provinciale n. 23/1993 per la gestione di interventi in materia di assistenza e di previdenza integrativa delegati dalla Regione alle Province autonome. Attualmente l'Agenzia gestisce:
a) gli interventi previsti dalle leggi regionali in materia di previdenza integrativa volti a sostenere la cura e l’educazione dei figli, la copertura previdenziale di alcune categorie di lavoratori e la tutela previdenziale del lavoro casalingo, nonché le rendite previste a fronte di specifiche condizioni connesse con lo svolgimento dell’attività lavorativa;
b) le provvidenza a carattere continuativo in favore dei ciechi civili, dei sordomuti, dei mutilati e degli invalidi civili;
c) i contributi previsti a sostegno dell’attività svolta dagli enti di patronato ed i pagamenti dei soggetti accreditati per la raccolta e trasmissione delle dichiarazioni ICEF.